Regio decreto 1101/1912
Art. 103 — Il Consiglio ha l'amministrazione del patrimonio dell'Istituto; discute ed approva il bilancio preventivo; ap…
Art. 103. Il Consiglio ha l'amministrazione del patrimonio dell'Istituto; discute ed approva il bilancio preventivo; approva tutti i contratti ed i servizi da farsi in economia; determina in qual modo debba provvedersi per fa riscossione dei crediti e delle rendite; autorizza preventivamente l'esecuzione di tutte le spese straordinarie, anche se inscritte in bilancio; su rapporto del consigliere delegato delibera circa la situazione mensile di cassa; vigila sulle forniture e sulle spese accessorie o personali degli alunni; esamina, discute ed approva tutti i rendimenti dei conti, secondo le norme date dal regolamento di contabilita'. Terminato l'anno finanziario, esamina il verbale di chiusura, stabilisce le competenze di ciascun capitolo del bilancio, tenendo conto delle cause che hanno determinato le variazioni avvenute, ed approva i risultati della gestione. Nell'esame del conto consuntivo deve particolarmente notare: a) se tutte le entrate sono state riscosse regolarmente e alle scadenze dovute e se sono stati compiuti gli atti contro i debitori morosi; b) se tutte le spese sono state fatte con la debita parsimonia, in tempo opportuno e in conformita' delle sue deliberazioni.
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