Regio decreto 1101/1912
Art. 100 — Il Consiglio d'amministrazione e' composto: a) del rettore, presidente; b) di due delegati, l'uno del Consigl…
Art. 100. Il Consiglio d'amministrazione e' composto: a) del rettore, presidente; b) di due delegati, l'uno del Consiglio provinciale e l'altro dei Consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dal Consigli stessi anche fuori del loro seno; c) di due persone nominate dal Ministero, di cui una scelta fra il personale dirigente o insegnante delle scuole medie frequentate dai convittori; d) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza della Provincia. Alle sedute del Consiglio assistera' il vice-rettore con voto consultivo, e l'economo senza voto e con funzioni di segretario. Quando debbono trattarsi argomenti che si riferiscono direttamente alla personale gestione dell'economo, questi si ritirera' e funzionera' invece da segretario il piu' giovane dei consiglieri presenti. I consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati. Decadono pero' di pieno diritto se, senza giustificato motivo, invitati per tre volte di seguito, non intervengano alle adunanze, o nel corso dell'anno non prendano parte a due terzi di esse.
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