Regio decreto 1101/1912
Art. 1
REGOLAMENTO per i convitti nazionali. Art. 1. I convitti nazionali hanno per fine di dare ai giovani una completa educazione morale, intellettuale e fisica che li formi cittadini virtuosi, colti e forti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.