Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1517/1911Art. 4
Regio decreto 1517/1911

Art. 4 — Gli aspiranti al concorso non debbono aver superato l'eta' di trenta anni alla data del decreto che indice il…

ELI /it/regio-decreto/1911/12/24/1517/art/4parte di Regio decreto 1517/1911
Art. 4. Gli aspiranti al concorso non debbono aver superato l'eta' di trenta anni alla data del decreto che indice il concorso stesso; pero' se abbiano servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, il limite minimo di eta' puo' essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1517/1911 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.