Regio decreto 1517/1911
Art. 39 — Le note informative sono compilate in duplice esemplare dalle autorita' indicate nella colonna 2ª, della tabe…
Art. 39. Le note informative sono compilate in duplice esemplare dalle autorita' indicate nella colonna 2ª, della tabella annessa al presente regolamento, con le modalita' stabilite dall'apposita istruzione. Le autorita' indicate nelle colonne 3ª e 4ª di detta tabella rivedono successivamente e ciascuna per proprio conto le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione. Dette note non debbono contenere alcun accenno all'avanzamento, il cui giudizio sara' dato con le modalita' prescritte dagli articoli 28 e 30 del presente regolamento.
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