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Regio decreto 1517/1911

Art. 21 — Le commissioni esaminatrici per le ammissioni nel personale dell'istituto geografico militare compileranno ap…

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Art. 21. Le commissioni esaminatrici per le ammissioni nel personale dell'istituto geografico militare compileranno appositi verbali circa l'andamento degli esami. Tali verbali firmati da tutti i membri delle commissioni saranno poi trasmessi al ministero unitamente ad un rapporto del presidente con le eventuali osservazioni e proposte che egli credesse di fare.

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