Regio decreto 1517/1911
Art. 21 — Le commissioni esaminatrici per le ammissioni nel personale dell'istituto geografico militare compileranno ap…
Art. 21. Le commissioni esaminatrici per le ammissioni nel personale dell'istituto geografico militare compileranno appositi verbali circa l'andamento degli esami. Tali verbali firmati da tutti i membri delle commissioni saranno poi trasmessi al ministero unitamente ad un rapporto del presidente con le eventuali osservazioni e proposte che egli credesse di fare.
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