Regio decreto 1517/1911
Art. 17 — In base al risultato degli esami viene stabilita la graduatoria dei vincitori dell'esame di coltura generale …
Art. 17. In base al risultato degli esami viene stabilita la graduatoria dei vincitori dell'esame di coltura generale e dell'esperimento pratico, di cui alla lettera b) dell'art. 14, i quali devono quindi assoggettarsi all'esperimento pratico di cui al comma c) dello stesso articolo. Ultimato quest'ultimo esperimento, la stessa commissione, che ebbe a pronunciarsi sugli esami, giudica se i candidati meritino di essere proposti per la nomina definitiva, formulando il suo giudizio tanto sul risultato dell'esperimento, quanto sulla condotta tenuta in ufficio durante l'esperimento medesimo.
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