Regio decreto 472/1910
Art. 95 — Sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti 24 luglio 1885, n
Art. 95. Sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti 24 luglio 1885, n. 3278, 1° febbraio 1891, n. 66, 8 giugno 1897, n. 229, e 30 ottobre 1906, n. 669. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro d'agricoltura, industria e commercio RAINERI.
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