Regio decreto 472/1910
Art. 86 — Ai mutui per l'impiego del capitale sociale e del fondo di riserva, che devono essere fatti in contanti, si a…
Art. 86. Ai mutui per l'impiego del capitale sociale e del fondo di riserva, che devono essere fatti in contanti, si applicano tutte le condizioni stabilite dalla legge 16 luglio 1905 (testo unico) e dal presente regolamento, in ordine al saggio dell'interesse, ai modi e tempi di rimborso, alla provvigione ed alle spese. La contabilita' del capitale sociale e del fondo di riserva deve tenere in evidenza, costantemente, il movimento dei mutui fatti con essi e l'impiego dei fondi disponibili, per gli effetti degli articoli 14 e 32 della legge (testo unico).
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