Regio decreto 472/1910
Art. 74 — Il compenso, dovuto all'erario per le tasse sugli affari, dev'essere versato all'Ufficio del registro del luo…
Art. 74. Il compenso, dovuto all'erario per le tasse sugli affari, dev'essere versato all'Ufficio del registro del luogo ov'e' stato stipulato il contratto definitivo di mutuo. Per i mutui in corso, al momento della pubblicazione del regolamento, il compenso sara' versato all'Ufficio ove trovasi iscritta la relativa partita.
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