Regio decreto 472/1910
Art. 69 — Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili tanto alla piena documentazione delle domande di mu…
Art. 69. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili tanto alla piena documentazione delle domande di mutuo inizialmente presentate per somma non superiore a L. 20,000, quanto alla documentazione ulteriore relativa a domande ammesse dall'Istituto per somma non eccedente le L. 20,000. In tali casi, nelle richieste di documenti, da farsi direttamente dagli Istituti, sara' fatto esplicito riferimento alla domanda o alla deliberazione di concessione del mutuo, specificandone lo importo.
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