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Regio decreto 472/1910

Art. 69 — Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili tanto alla piena documentazione delle domande di mu…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/69parte di Regio decreto 472/1910
Art. 69. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili tanto alla piena documentazione delle domande di mutuo inizialmente presentate per somma non superiore a L. 20,000, quanto alla documentazione ulteriore relativa a domande ammesse dall'Istituto per somma non eccedente le L. 20,000. In tali casi, nelle richieste di documenti, da farsi direttamente dagli Istituti, sara' fatto esplicito riferimento alla domanda o alla deliberazione di concessione del mutuo, specificandone lo importo.

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