Regio decreto 472/1910
Art. 60 — Nel caso, che a favore del credito fondiario debba costituirsi la ipoteca, di cui all'art
Art. 60. Nel caso, che a favore del credito fondiario debba costituirsi la ipoteca, di cui all'art. 56 del presente regolamento, e' stipulato un contratto condizionato da avere effetto dopo che, accesa la iscrizione, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altre iscrizioni o trascrizioni, o ne risultino di quelle che non menomino, a giudizio dell'Istituto, l'utilita' della garanzia costituita. Si procedera' quindi alla stipulazione del contratto definitivo di trasformazione del mutuo.
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