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Regio decreto 472/1910

Art. 57 — Gli Istituti, ove no ravvisino la necessita', fanno eseguire da periti di loro fiducia, ed a spese dei richie…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/57parte di Regio decreto 472/1910
Art. 57. Gli Istituti, ove no ravvisino la necessita', fanno eseguire da periti di loro fiducia, ed a spese dei richiedenti, la stima dei beni di che al precedente articolo. Per le spese di perizia deve farsi un congruo deposito di somma che sia richiesta dall'Istituto. Se entro due mesi dalla richiesta il deposito non fosse effettuato, la domanda di trasformazione sara' considerata come non fatta. La perizia e' fatta nell'interesse degli Istituti, i quali non rimangono vincolati dai risultati di essa.

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