Regio decreto 472/1910
Art. 54 — Per i mutui a contanti, di cui all'art
Art. 54. Per i mutui a contanti, di cui all'art. 84 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sia che la trasformazione avvenga presso lo stesso Istituto, sia che la estinzione del mutuo in corso abbia luogo mediante stipulazione di nuovo mutuo con altro Istituto, il richiedente deve obbligarsi a pagare: a) l'interesse sul capitale a cui sara' ridotto il mutuo da trasformare, liquidato fino al giorno della trasformazione; b) l'imposta di ricchezza mobile relativa a detto interesse, in quanto sia dovuta ai termini del contratto; c) la differenza sulla provvisione pattuita, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 9 luglio 1891, n. 397.
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