Regio decreto 472/1910
Art. 49 — Trattandosi di Istituti o Societa' di credito fondiario che abbiano fatto mutui in numerario col capitale ver…
Art. 49. Trattandosi di Istituti o Societa' di credito fondiario che abbiano fatto mutui in numerario col capitale versato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1°, capoverso secondo della legge (testo unico), si applicano le seguenti disposizioni. Nel calcolare la somma delle cartelle da estrarsi a sorte, non si tiene conto di questi mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle. Questi mutui sono tenuti distinti, dalla massa, generale dei crediti, sotto il titolo di Mutui in numerarlo; e quanto viene versato dai debitori in pagamento dei medesimi, sotto forma di quote di ammortamento, se i mutui sono ammortizzabili e di restituzioni in denaro, piu' quanto corrisponde a perdite liquidate, deve essere nuovamente impiegato in mutui della stessa specie, o nell'acquisto di cartelle fondiarie, da dichiararsi fuori di circolazione. Le cartelle da acquistarsi in conformita' delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1° della legge (testo unico), sono dichiarate fuori di circolazione, apponendosi traversalmente la scritta: «Cartelle fondiarie vincolate, legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 616, articolo 1°», da sottoscriversi dal direttore e dal cassiere della Societa' o dell'Istituto. Le cartelle vincolate sono escluse dal rimborso, ed ove vengano estratti i numeri, che le contrassegnano, l'estrazione dei medesimi si considera come non avvenuta, e si prosegue l'operazione fino al raggiungere la quantita' di cartelle rimborsabili determinata dall'art. 37. Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno l'ammontare dei mutui in numerario o delle cartelle vincolate, o la somma di entrambi deve essere non inferiore alla meta' del capitale versato. Una copia di detto modello debitamente riempito, firmata con le norme stabilite dall'ultimo capoverso dell'art. 38, deve essere mandata al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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