Regio decreto 472/1910
Art. 44 — Le cartelle fondiarie al portatore, rimborsate in seguito alla estrazione a sorte, sono immediatamente annull…
Art. 44. Le cartelle fondiarie al portatore, rimborsate in seguito alla estrazione a sorte, sono immediatamente annullate con perforazione. Esse sono distrutte in presenza del delegato governativo, redigendosi processo verbale di questa operazione, che deve aver luogo in occasione del sorteggio semestrale. Il termine, che deve decorrere tra il rimborso e la distruzione, viene fissato dai singoli Istituti o Societa', coll'approvazione del Governo.
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