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Regio decreto 472/1910

Art. 42 — Le cartelle estratte vengono pagate in numerario alla pari a partire dal 1° dei successivi mesi di aprile e d…

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Art. 42. Le cartelle estratte vengono pagate in numerario alla pari a partire dal 1° dei successivi mesi di aprile e di ottobre, e non producono interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione.

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