Regio decreto 472/1910
Art. 34 — L'Istituto o Societa', presso i quali fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una carte…
Art. 34. L'Istituto o Societa', presso i quali fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella fondiaria nominativa, ne deve dare avviso, affinche' la sospensione degli interessi abbia effetto, a tutti quegli Istituti o Societa', che si sono assunti, o in base a convenzioni future si assumeranno, di pagare le cedole o di effettuare il rimborso delle cartelle estratte, verso reciprocita' di trattamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.