Regio decreto 472/1910
Art. 28 — A cura dell'Istituto o Societa', ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per due volte in distinte set…
Art. 28. A cura dell'Istituto o Societa', ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per due volte in distinte settimane nella Gazzetta ufficiale del Regno, in uno dei giornali della Provincia, dove l'Istituto o Societa' ha la sua sede, e in uno dei giornali della Provincia dove l'intestato ha il suo domicilio, e dove asserisce o presume che abbia smarrita o sia stata rubata o distrutta la cartella, l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione di questa, con dichiarazione che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano avvenute o presentate opposizioni alla sede centrale dell'Istituto o Societa', si omettera' una nuova cartella in surrogazione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.