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Regio decreto 472/1910

Art. 25 — Pel tramutamento di cartelle fondiarie nominative, anche con cedole al portatore, in cartelle fondiarie al po…

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Art. 25. Pel tramutamento di cartelle fondiarie nominative, anche con cedole al portatore, in cartelle fondiarie al portatore, e pel tramutamento di cartelle nominative in cartelle nominative con cedole al portatore, la firma del titolare o del suo speciale procuratore deve essere autenticata da un notaio. Alla domanda devono essere allegati i titoli da tramutarsi. I tramutamenti, di cui nel presente articolo, possono aver luogo solo quando le cartelle non siano soggette a vincolo di sorta.

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