Regio decreto 472/1910
Art. 25 — Pel tramutamento di cartelle fondiarie nominative, anche con cedole al portatore, in cartelle fondiarie al po…
Art. 25. Pel tramutamento di cartelle fondiarie nominative, anche con cedole al portatore, in cartelle fondiarie al portatore, e pel tramutamento di cartelle nominative in cartelle nominative con cedole al portatore, la firma del titolare o del suo speciale procuratore deve essere autenticata da un notaio. Alla domanda devono essere allegati i titoli da tramutarsi. I tramutamenti, di cui nel presente articolo, possono aver luogo solo quando le cartelle non siano soggette a vincolo di sorta.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.