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Regio decreto 472/1910

Art. 23 — Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposi…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/23parte di Regio decreto 472/1910
Art. 23. Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale, od in copia autentica, dei titoli legali a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di controversia sul diritto a succedere, il trasferimento non puo' aver luogo, se non viene prodotta anche la decisione giudiziale, passata in giudicato. Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti hanno luogo in conformita' alle sentenze dei giudici competenti. Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle fondiarie, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo senza il detto deposito. In quest'ultimo caso, pero', il trasferimento non potra' eseguirsi, se non dopo l'adempimento delle formalita' prescritte dall'art. 28, e dopo spirato il termine ivi stabilito.

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