Regio decreto 472/1910
Art. 18 — Il valore nominale di ogni cartella deve essere di L
Art. 18. Il valore nominale di ogni cartella deve essere di L. 500. Contro il deposito di una cartella fondiaria, ogni Istituto o Societa' ha facolta' di emettere cinque spezzati, o frazioni, di L. 100 ciascuno. Tali spezzati devono portare, col loro numero d'ordine, il numero e la serie della cartella principale depositata, ed essere rimborsati quando la cartella stessa viene estratta. Le cartelle possono essere aggruppate in titoli quintupli e decupli. Sono ammessi, con le cautele fissate dai singoli Istituti e Societa', certificati personali di deposito di cartelle a titolo di custodia.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.