Regio decreto 472/1910
Art. 1
REGOLAMENTO per la esecuzione della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 616, sul credito fondiario, e delle leggi 22 dicembre 1905, n. 592, e 22 dicembre 1907, n. 794. Art. 1. Le Societa' e gli Istituti, per essere autorizzati all'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno, o nelle regioni dove manchi l'istituto locale, devono presentare regolare domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Alla domanda devono essere allegati: 1° trattandosi di Societa' commerciali ordinarie esistenti, una copia del verbale dell'assemblea dei soci, nella quale lo statuto fu modificato, e una copia dello statuto modificato, depositato, affisso e pubblicato secondo le prescrizioni del Codice di commercio; 2° trattandosi di Istituti aventi caratteri di corpi morali, una copia delle deliberazioni prese dalle rappresentanze legali dei medesimi ed approvate dalle autorita' competenti; 3° trattandosi di Societa' ed Istituti di credito retti da leggi speciali, una copia dei verbali dell'assemblea o del Consiglio, che ha la suprema vigilanza sull'andamento della Societa' o dell'Istituto ed una copia dello statuto modificato con le norme stabilite da dette leggi speciali, o, in difetto, con le norme stabilite dal Codice di commercio; 4° trattandosi di Societa' nuove, la prova dell'adempimento delle disposizioni delle vigenti leggi. Il Ministero ha facolta' di domandare tutti i documenti necessari a chiarire pienamente la condizione giuridica dell'Istituto o della Societa'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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