Regio decreto 232/1908
Art. 13 — Composizione del personale civile tecnico lavorante e dell'Istituto
Art. 13. Composizione del personale civile tecnico lavorante e dell'Istituto. Il personale civile tecnico e lavorante dell'Istituto, giusta l'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 470, e' costituito da: 2 specialisti laureati ] > Impiegati civili tecnici 12 capi tecnici ] 28 artieri ] > Personale lavorante 36 operai permanenti ] La ripartizione di questi personali fra i vari servizi dell'Istituto e' indicata nelle tabelle n. 3 e 4 annesse al presente riordinamento.
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