Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 232/1908Art. 1
Regio decreto 232/1908

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1908/05/14/232/art/1parte di Regio decreto 232/1908
RIORDINAMENTO dell'Istituto idrografico della R. marina. Art. 1. Incarichi dell'Istituto idrografico. L'istituto idrografico della R. marina ha gl'incarichi seguenti: a) provvedere alle RR. navi le carte, i libri e gli strumenti necessari all'esercizio della navigazione; b) dirigere i lavori di rilievo idrografico e curare le pubblicazioni relative; c) studiare l'impianto da darsi alle bussole delle RR. navi di nuova costruzione e le modifiche delle loro sistemazioni; d) fornire ai naviganti in genere gli avvisi utili alla navigazione e soddisfare alle richieste delle carte e pubblicazioni da esso poste in vendita; e) attendere a studi, esperienze e pubblicazioni che si riferiscono all'arte nautica, all'idrografia, alla fisica del mare ed alla meteorologia; f) riferire sui lavori e sui rapporti che interessano la navigazione; g) emettere pareri nei riguardi nautici e idrografici intorno alle innovazioni sull'illuminazione, segnalamento e lavori portuali delle nostre coste.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 232/1908 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.