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Regio decreto 541/1906

Art. 2 — Sono trattati nelle adunanze generali del Consiglio i seguenti affari: a) progetti di massima e programmi gen…

ELI /it/regio-decreto/1906/09/16/541/art/2parte di Regio decreto 541/1906
Art. 2. Sono trattati nelle adunanze generali del Consiglio i seguenti affari: a) progetti di massima e programmi generali per la esecuzione di opere pubbliche di grande importanza edilizie, stradali, idrauliche, marittime, di bonificamento, ferroviarie e tramviarie; b) domande di concessione per impianto ed esercizio di strade ferrate e di tramvie, quando queste ultime siano di notevole importanza; c) piani regolatori e regolamenti edilizi delle principali citta' del Regno; d) regolamenti, discipline e norme pel servizio generale e per quelli speciali delle opere pubbliche; e) affari diversi gia' trattati dalle sezioni del Consiglio e che occorra riprendere in esame in via di ricorso; f) affari che interessino piu' sezioni; g) proposte del Consiglio al ministro, nei casi in cui la legislazione vigente risulti in qualche parte oscura, viziosa od incompleta; h) tutti quei progetti ed affari, finalmente, sui quali il ministro richieda il voto in adunanza generale o che la sezione competente abbia deliberato di rimettere al Consiglio generale.

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