Regio decreto 541/1906
Art. 19 — Entro il mese di gennaio di ogni anno, il presidente del Consiglio superiore rassegna al ministro una relazio…
Art. 19. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il presidente del Consiglio superiore rassegna al ministro una relazione sugli affari pervenuti al Consiglio e trattati in adunanza generale o dalle sezioni, da' notizia degli affari arretrati ed, occorrendo, indica i provvedimenti che reputa opportuni per rendere piu' sollecito il disimpegno del servizio; formula, inoltre, quelle proposte che, direttamente od in nome della presidenza o del Consiglio, credesse di assoggettare alla considerazione del ministro, in ordine al servizio del Genio civile od alla condotta dei lavori pubblici.
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