Regio decreto 541/1906
Art. 14 — Il presidente regola l'ordine da seguirsi nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza
Art. 14. Il presidente regola l'ordine da seguirsi nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza. Dopo l'esposizione del relatore e la lettura dello schema di voto, apre la discussione sulle proposte. Chiusa la discussione, fa procedere alla votazione, per alzata e seduta, ovvero, quando vanga richiesto, per appello nominale, cominciando dal consigliere meno anziano e procedendo dall'ultima alla prima delle categorie stabilite dalla legge per la composizione del Consiglio o della sezione. Nel caso che non siano state adottate le proposte del relatore, questi modifica il voto. Qualora egli credesse di non poterlo fare, sara' dal presidente designato un altro relatore, scelto fra la maggioranza, il quale formulera' il voto, che verra' sottoposto all'approvazione del Consiglio o della sezione nella seduta medesima o, se questo non e' possibile, nella prossima adunanza. I membri della minoranza hanno diritto di fare inserire nel verbale la motivata dichiarazione del loro dissenso, che dovra' essere trasmessa, col voto, al ministro. I voti del Consiglio e delle sezioni debbono indicare il nome del relatore o dei relatori che hanno riferito all'adunanza generale ed alla sezione, e di quelli che, in caso di dissenso, siano stati scelti a tale ufficio fra i componenti la maggioranza.
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