Regio decreto 541/1906
Art. 12 — Le adunanze generali sono presiedute dal presidente del Consiglio superiore, ed in sua assenza dal presidente…
Art. 12. Le adunanze generali sono presiedute dal presidente del Consiglio superiore, ed in sua assenza dal presidente di sezione piu' anziano. Le adunanze delle sezioni sono presiedute dai rispettivi presidenti, ed in loro assenza dall'ispettore superiore che sia piu' anziano nel ruolo, adottando, per le precedenze, l'ordine indicato dalla legge per la costituzione del Consiglio. Quando il presidente del Consiglio superiore interviene alle adunanze di sezione ne assume la presidenza.
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