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Regio decreto 646/1905

Art. 94 — Art. 28 della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/94parte di Regio decreto 646/1905
Art. 94. (Art. 28 della legge 22 febbraio 1885). Un regolamento da approvarsi con decreto Reale, provvedera' a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge. In ispecie poi determinera': la forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale; le norme da seguirai nella emissione delle cartelle, nella estrazione di quelle da ammortizzarsi, coll'annullamento e distruzione di quelle rimborsate e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative; la qualita' e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca, le norme colle quali il valore degli immobili dovra' rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gl'incendi; i modi e termini, nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'Istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprieta'; le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni; le norme per l'investimento del fondo di riserva; i limiti e le forme in cui dovra' esercitarsi l'ispezione governativa.

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