Regio decreto 646/1905
Art. 67 — Art. 2 della legge 8 agosto 1895
Art. 67. (Art. 2 della legge 8 agosto 1895). Quando il capitale versato dagli Istituti di cui all'art. 7 della presente legge, sia raccolto per azioni, il 10 per cento degli utili netti annuali sara' destinato al fondo di riserva, sino a quando questo non raggiunga l'ammontare della meta' del capitale versato. Sara' inoltre corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo di interesse, non superiore al 5 per cento sul capitale versato. La parte residuale degli utili netti andra' in aumento al fondo di riserva. Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la meta' del capitale versato, gli utili netti saranno erogati per una meta' nella costituzione di un fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio. L'altra meta' rimane a disposizione dell'assemblea degli azionisti. Il fondo speciale di previdenza dovra' essere eguale almeno all'ammontare complessivo di una semestralita' dei mutui in cartelle e in contanti alla chiusura dell'esercizio. Le medesime regole hanno vigore quando l'esercizio del credito fondiario, in dipendenza della presente legge, sia affidato ad un ente morale, con la eccezione che la parte degli utili destinata per la Societa' agli azionisti va a beneficio dell'ente fondatore. Il fondo di riserva ed il fondo di previdenza devono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto o Societa', e il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.
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