Regio decreto 646/1905
Art. 6 — Art. 22 della legge 17 luglio 1890
Art. 6. (Art. 22 della legge 17 luglio 1890). Per le fusioni che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti con l'Istituto italiano, non saranno immutati ne' i diritti ne' i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio. Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecarie che si rendessero necessarie per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di L. 1.20 che restera' a carico degli Istituti cessanti e italiano.
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