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Regio decreto 646/1905

Art. 6 — Art. 22 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/6parte di Regio decreto 646/1905
Art. 6. (Art. 22 della legge 17 luglio 1890). Per le fusioni che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti con l'Istituto italiano, non saranno immutati ne' i diritti ne' i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio. Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecarie che si rendessero necessarie per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di L. 1.20 che restera' a carico degli Istituti cessanti e italiano.

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