Regio decreto 646/1905
Art. 58 — Art. 25 della legge 22 febbraio 1885
Art. 58. (Art. 25 della legge 22 febbraio 1885). I privilegi processuali e di altra specie concessi dalla presente legge per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto, anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a Provincie, a Comuni o ad altri corpi morali.
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