Regio decreto 646/1905
Art. 52 — Art. 16 della legge 4 giugno 1906
Art. 52. (Art. 16 della legge 4 giugno 1906). Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo. I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla meta'.
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