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Regio decreto 646/1905

Art. 43 — Art. 10 della legge 4 giugno 1896

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/43parte di Regio decreto 646/1905
Art. 43. (Art. 10 della legge 4 giugno 1896). Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario, e' escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Il precetto di pagamento e' notificato al domicilio eletto nello istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto dal secondo capoverso dell'art. 20, al domicilio eletto dai successori o aventi causa del debitore. La medesima regola sara' seguita qualora non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza quand'anche contumaciale, e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso. Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.

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