Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 646/1905Art. 36
Regio decreto 646/1905

Art. 36 — Art. 18 della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/36parte di Regio decreto 646/1905
Art. 36. (Art. 18 della legge 22 febbraio 1885) Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsita' o falsificazione dei titoli del Debito pubblico italiano sono estese anche alle cartelle fondiarie.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.