Regio decreto 646/1905
Art. 36 — Art. 18 della legge 22 febbraio 1885
Art. 36. (Art. 18 della legge 22 febbraio 1885) Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsita' o falsificazione dei titoli del Debito pubblico italiano sono estese anche alle cartelle fondiarie.
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