Regio decreto 646/1905
Art. 27 — Art. 1 della legge 4 giugno 1896
Art. 27. (Art. 1 della legge 4 giugno 1896). I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritti di commissione e spese di amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione e cancellazione d'ipoteca. Inoltre pagano all'Istituto, affinche' questo ne soddisfi il pubblico erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggior somma quindici centesimi, che potranno per decreto Reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano a lui competere per il contratto e la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche: 1° le accettazioni di delegazioni di pagamento di mutui fatte dall' Istituto creditore; 2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione di ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca; 3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2; 4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore deconvenuto; 5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive; 6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo; e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti. Quando il mutuo, per l'ammortamento o per estinzioni anticipato, sia ridotto alla meta', il compenso sara' ridotto a dieci centesimi annui per ogni cento lire della residuale. Se al mutuatario originario subentrano piu' mutuatati, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, ed il benefizio della riduzione, di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario. I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.
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