Regio decreto 646/1905
Art. 24 — Art. 30 della legge 17 luglio 1890
Art. 24. (Art. 30 della legge 17 luglio 1890). Se entro quaranta giorni dalla notificazione e pubblicazione di cui nei capoversi terzo, quarto e quinto dell'art. 22, e nelle quali dovra' essere esplicitamente indicato che sono fatte agli effetti del presente articolo, non viene intimata all'Istituto mutuante alcuna opposizione da parte dei notificati, l'Istituto stipulera' il contratto definitivo e non saranno piu' ammesse eccezioni di sorta alcuna contro la validita' della ipoteca ceduta o surrogata a favore dell'Istituto di credito fondiario; e l'annotazione di cessione o surrogazione a suo favore sortira' gli stessi effetti di una ipoteca concessa direttamente dal proprietario dell'immobile ed iscritta inizialmente a favore dell'Istituto per garanzia di mutuo fondiario. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto, come e' gia' stabilito dall'art. 18 della presente legge, e quelle nelle quali subentrasse per via di cessione o surrogazione, saranno valide non ostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.
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