Regio decreto 646/1905
Art. 18 — Art. 14 della legge 22 febbraio 1885
Art. 18. (Art. 14 della legge 22 febbraio 1885). Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.
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