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Regio decreto 646/1905

Art. 10 — Art. I della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/10parte di Regio decreto 646/1905
Art. 10. (Art. I della legge 22 febbraio 1885). Gli Istituti indicati nell'art. 1 della presente legge possono fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.

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