Regio decreto 646/1905
Art. 1
TESTO unico delle leggi sul credito fondiario. Art. 1. (Art. 1 della legge 22 febbraio 1885 - Art. 1 della legge 17 luglio 1890). Il credito fondiario del Regno e' esercitato dal Monte de' Paschi di Siena, dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino e dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e dall'Istituto italiano di credito fondiario, Societa' anonima col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7 febbraio 1891, secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio. Il Governo del Re puo' concedere, mediante decreto Reale, l'esercizio del credito fondiario a Societa' od Istituti i quali abbiano un capitale versato di 10 milioni. Dette Societa' od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purche' dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla meta' del capitale versato. Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale gia' in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e di tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse. Analogamente all'art. 32 di questa legge, tutte le ipoteche inscritte a favore delle Societa' o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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