Regio decreto 4758/1887
Art. 97 — La milizia territoriale e' ordinata in: a) trecentoventi battaglioni di fanteria a quattro compagnie; b) vent…
Art. 97. La milizia territoriale e' ordinata in: a) trecentoventi battaglioni di fanteria a quattro compagnie; b) ventidue battaglioni alpini complessivamente di settantacinque compagnie; c) cento compagnie d'artiglieria da fortezza e venti comandi di brigata; d) trenta compagnie del genio e sei comandi di brigata; e) tredici compagnie di sanita'; f) tredici compagnie di sussistenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.