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Regio decreto 4758/1887

Art. 97 — La milizia territoriale e' ordinata in: a) trecentoventi battaglioni di fanteria a quattro compagnie; b) vent…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/97parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 97. La milizia territoriale e' ordinata in: a) trecentoventi battaglioni di fanteria a quattro compagnie; b) ventidue battaglioni alpini complessivamente di settantacinque compagnie; c) cento compagnie d'artiglieria da fortezza e venti comandi di brigata; d) trenta compagnie del genio e sei comandi di brigata; e) tredici compagnie di sanita'; f) tredici compagnie di sussistenza.

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