Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4758/1887Art. 95
Regio decreto 4758/1887

Art. 95 — La milizia speciale dell'isola di Sardegna e' costituita di: a) tre reggimenti di fanteria di linea, ciascuno…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/95parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 95. La milizia speciale dell'isola di Sardegna e' costituita di: a) tre reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie; b) un battaglione bersaglieri di quattro compagnie; c) uno squadrone di cavalleria; d) una brigata d'artiglieria da campagna di due batterie e una compagnia treno; e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza; f) una compagnia del genio; g) una compagnia di sanita'; h) una compagnia di sussistenza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗

← Art. 94 Art. 96 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.