Regio decreto 4758/1887
Art. 82 — La milizia mobile consta di: A) Fanteria; B) Artiglieria; C) Genio; D) Servizi di sanita' e di sussistenza; E…
Art. 82. La milizia mobile consta di: A) Fanteria; B) Artiglieria; C) Genio; D) Servizi di sanita' e di sussistenza; E) Milizia speciale dell'isola di Sardegna; F) Quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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