Regio decreto 4758/1887
Art. 77 — I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella n
Art. 77. I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella n. XIX determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati negli stabilimenti e presso le direzioni d'artiglieria e del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in: capi tecnici principali; capi tecnici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.