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Regio decreto 4758/1887

Art. 77 — I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/77parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 77. I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella n. XIX determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati negli stabilimenti e presso le direzioni d'artiglieria e del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in: capi tecnici principali; capi tecnici.

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