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Regio decreto 4758/1887

Art. 68 — Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come e' stabilito dal codice penale per l'esercito, cio…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/68parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 68. Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come e' stabilito dal codice penale per l'esercito, cioe' la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

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