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Regio decreto 4758/1887

Art. 62 — Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti: Due arsenali da costruzione; Quattro fabbriche d'…

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Art. 62. Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti: Due arsenali da costruzione; Quattro fabbriche d'armi; Tre fonderie; Due polverifici; Due laboratori pirotecnici; Un laboratorio di precisione; Una officina di costruzione del materiale del genio.

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