Regio decreto 4758/1887
Art. 60 — L'ufficio di revisione delle contabilita' militari, per delegazione del Ministero della Guerra, accerta il di…
Art. 60. L'ufficio di revisione delle contabilita' militari, per delegazione del Ministero della Guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica la contabilita' dei corpi e degli uffici del Regio esercito, tanto pel denaro quanto per i materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati. Esso e' diretto da un ufficiale generale, ed e' composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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