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Regio decreto 4758/1887

Art. 50 — Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono addetti, sia …

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/50parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 50. Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanita' e negli ospedali da campo.

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