Regio decreto 4758/1887
Art. 5 — I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie: a) Ufficiali; b) Truppa
Art. 5. I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie: a) Ufficiali; b) Truppa. a) UFFICIALI. La progressione dei gradi degli ufficiali e' la seguente: Ufficiali generali. Generale d'esercito; Tenente generale; Maggiore generale, maggiore generale medico, maggiore generale commissario. Ufficiali superiori. Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario; Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario; Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario. Ufficiali inferiori. Capitani. Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario. Ufficiali subalterni. Tenente, tenente medico, tenente commissario, tenente contabile, tenente veterinario; Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario, sottotenente contabile, sottotenente veterinario. b) TRUPPA. La progressione dei gradi della truppa e' la seguente: Sottufficiali. Capo musica (di 1ª e 2ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, Capo, ordinario); Furiere maggiore; Furiere, brigadiere dei carabinieri Reali; Sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali. Caporali. Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri Reali; Caporale, carabiniere. Soldati. Appuntato, soldato, allievo carabiniere.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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